Regolamento›Capo II
Art. 12
17 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Se per effetto di ricusazione o di altra causa non resti nel Consiglio il numero di membri sufficiente per deliberare, il Ministero rimette la cognizione dell'affare al Consiglio di disciplina di altro Provveditorato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-12