Art. 117
RegolamentoCapo IV

Art. 117

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In vigore dal 3 ago 1928
L'anno scolastico ha normalmente la durata di dieci mesi. I giorni effettivi di lezione non possono essere in numero inferiore a 180, dei quali: 150 sono dedicati allo svolgimento dei programmi e 30 complessivamente per le iscrizioni, le interrogazioni per ricapitolazioni, le lezioni straordinarie occasionali e gli esami.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-117