Regolamento›Capo II
Art. 111
23 / 555In vigore dal 3 ago 1928
In difetto di insegnanti idonei, l'ispettore invia al provveditore un elenco di persone che si dichiarino disposte ad impartire l'insegnamento religioso e sulle quali, nei modi indicati all'articolo precedente, si sia favorevolmente espressa l'autorità ecclesiastica predetta.
Il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, procede alle dichiarazioni di idoneità e al conferimento degli incarichi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-111