Art. 11
RegolamentoCapo II

Art. 11

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In vigore dal 3 ago 1928
Se il giudizio disciplinare riguardi un membro del Consiglio di disciplina, l'incolpato è sospeso dall'ufficio di componente il Consiglio stesso, per ogni effetto e per tutto il tempo in cui dura il giudizio promosso contro di lui, e decade, se condannato, qualunque sia la pena inflittagli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-11