Regolamento›Capo II
Art. 109
21 / 555In vigore dal 3 ago 1928
L'insegnamento della religione è affidato al maestro della classe semprechè sia riconosciuto idoneo a norma dell'articolo seguente e lo accetti. Quando ciò non sia possibile, è affidato ad insegnante di altra classe o a persona estranea alla scuola, purchè riconosciuti idonei ai sensi dell' del testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-109