Art. 109
RegolamentoCapo II

Art. 109

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In vigore dal 3 ago 1928
L'insegnamento della religione è affidato al maestro della classe semprechè sia riconosciuto idoneo a norma dell'articolo seguente e lo accetti. Quando ciò non sia possibile, è affidato ad insegnante di altra classe o a persona estranea alla scuola, purchè riconosciuti idonei ai sensi dell' del testo unico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-109