Art. 106
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 106

282 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Le deliberazioni dei Comuni e le convenzioni con i Corpi morali, aventi scuole a sgravio, le quali importino istituzioni di nuovi posti di insegnante o contemplino provvedimenti scolastici che gravano in tutto o in parte sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, non sono esecutorie se non siano approvate, oltre che dal Consiglio scolastico, dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-106