Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 mag 1928
Al prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di stabilire le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Falconara Marittima, Montesicuro e Paterno d'Ancona a quello di Ancona e di provvedere altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Ancona e di Chiaravalle. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 272, foglio 26. - Casati.
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