Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 mag 1928
I periti stazzatori, nei casi indicati nel precedente articolo, compilano i certificati di stazza con le norme stabilite per i certificati fatti nel Regno e i Regi agenti diplomatici e consolari compiono le formalità prescritte per gli uffici di porto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-3