Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 29 mag 1928
Agli ufficiali delle capitanerie di porto incaricati della stazzatura delle navi a vela con coperta a norma dell' è corrisposto, a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni, una retribuzione di L. 30 se la nave non supera le 10 tonnellate di stazza lorda e di L. 50 se la nave supera tale stazza. Detta retribuzione può essere variata con decreto da emanarsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-25