Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 29 mag 1928
Fermi restando la personale responsabilità dei periti stazzatori e l'obbligo della verifica dei certificati di stazza da parte delle direzioni marittime prevista dall', lettera c), del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, la sorveglianza tecnica sull'operato dei periti stazzatori è devoluta al Registro italiano. Qualora nell'esercizio di tale sorveglianza sorgano sospetti di reato a carico del perito, il Registro italiano deve riferire all'autorità marittima competente la quale, fatti i necessari accertamenti, se ritiene i sospetti fondati, provvede per la denuncia del colpevole all'autorità giudiziaria.
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