Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 29 mag 1928
Ogni nave nazionale, che sia stata stazzata secondo le norme stabilite, deve portare il numero che ne indica il tonnellaggio netto di registro impresso in modo permanente sulla faccia prodiera del baglio di poppa del boccaporto poppiero, al centro del baglio medesimo. Questo numero deve essere scritto in cifre arabiche, alte non meno di centimetri 10, e larghe in proporzione. Esso deve indicare il tonnellaggio della nave fino ai centesimi di tonnellata, ed essere sempre preceduto dalle due lettere iniziali maiuscole T. R., ad esempio: T. R. 68.72. Se il baglio è in legno tale indicazione deve essere incisa a fuoco o in altro modo, purchè la profondità della incisione non sia minore di un centimetro. Se il baglio maestro è in metallo, l'indicazione può esservi dipinta a olio con lettere e cifre nere, nelle dimensioni suddette, su di un fondo bianco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-20