Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 29 mag 1928
I due certificati di stazza servono uno per l'ufficio d'inscrizione della nave ed uno per il capitano. Gli uffici di porto nel consegnare al proprietario, armatore o capitano, il certificato di stazza, ricorderanno loro il disposto dell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-16