Testo unico›Titolo I
Art. 9
9 / 76Art. 3 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036; art. 2 e 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34; articoli 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 8 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.
In vigore dal 15 ago 1928
L'Opera di previdenza ha per fine:
1° di conferire assegni vitalizi a favore degli iscritti dispensati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, nonché a favore delle vedove e degli altri congiunti degli iscritti all'Opera di previdenza, che non hanno diritto a pensione, e si trovano nelle condizioni di cui al titolo II del presente testo unico;
2° di provvedere al ricovero, all'educazione ed alla istruzione degli orfani dei personali civile e militare dello Stato;
3° di conferire borse di studio ai figli dei funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo, che frequentano scuole medie superiori o iniziano i corsi universitari, o di perfezionamento in Italia o all'estero;
4° di liquidare un'indennità di buon'uscita al personale civile o militare dello Stato, che lascia il servizio con diritto a pensione, ovvero ai loro superstiti che trovansi nelle condizioni di cui al titolo VI del presente testo unico;
5° di concorrere nelle spese che a causa di gravi operazioni chirurgiche o di grave infermità debbono sostenere i funzionari in servizio attivo, o in aspettativa per motivi di salute;
6° di inviare figli di funzionari in servizio attivo di grado non superiore al 9° in luoghi di cura marina o montana durante la stagione estiva, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche.
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