Art. 72 · Art. 6, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 38, comma 2°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
Testo unicoTitolo VIII

Art. 72

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Art. 6, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 38, comma 2°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 5 gen 1952
Gli assegni da conferirsi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni sono stabiliti nelle misure seguenti: a) per gli impiegati, da L. 1200 a L. 1800 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito; b) per la vedova con prole minorenne o inabile a proficuo lavoro, L. 1200 annue; c) per la vedova senza prole o con prole maggiorenne, nonché per gli orfani, L. 1000 annuo; d) per i genitori, L. 800 annue. Gli assegni sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando di concorso.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127, nel modificare l'art. 11 del Regio D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni previste dall'art. 11 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 72 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati: a) lire 18.000 annue per gli impiegati; b) lire 16.800 annue per le vedove con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro; c) lire 14.400 annue per le vedove senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani; d) lire 12.000 annue per i genitori. Gli importi degli assegni vitalizi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1947 per gli assegni aventi una decorrenza anteriore a tale data".
  • La L. 27 ottobre 1951, n. 1352, nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127, che a sua volta modifica l'art. 11 del Regio D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Le misure degli assegni vitalizi a carico del fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati: lire 24.000 annue per gli impiegati; lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro; lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani; lire 16.800 annue per i genitori. Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-72