Art. 70 · Art. 6, comma 3, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.
Testo unicoTitolo VIII

Art. 70

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Art. 6, comma 3, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

In vigore dal 15 ago 1928
Il numero degli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi annualmente, mediante concorsi per titoli, non può eccedere quello delle eliminazioni accertate durante l'anno precedente al bando di concorso.
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