Testo unico›Titolo VIII
Art. 70
70 / 76Art. 6, comma 3, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.
In vigore dal 15 ago 1928
Il numero degli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi annualmente, mediante concorsi per titoli, non può eccedere quello delle eliminazioni accertate durante l'anno precedente al bando di concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-70