Testo unico›Titolo I
Art. 7
7 / 76Art. 3 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.
In vigore dal 15 ago 1928
Con decorrenza dal 1° luglio 1923 è confermata l'iscrizione all'Opera di previdenza del personale proveniente dal cessato regime, direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle sopra menzionate Regie scuole professionali situate nei territori annessi al Regno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-7