Art. 7 · Art. 3 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.
Testo unicoTitolo I

Art. 7

7 / 76

Art. 3 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.

In vigore dal 15 ago 1928
Con decorrenza dal 1° luglio 1923 è confermata l'iscrizione all'Opera di previdenza del personale proveniente dal cessato regime, direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle sopra menzionate Regie scuole professionali situate nei territori annessi al Regno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-7