Art. 69 · Art. 40, comma 2°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
Testo unicoTitolo VIII

Art. 69

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Art. 40, comma 2°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 5 giu 1946
L'ammissione a concorso è pure subordinata alle seguenti condizioni: a) che per gli ex impiegati siano trascorsi 2 anni dal diritto alla concessione dell'indennità per una volta tanto; b) che per le vedove e gli orfani siano trascorsi 4 anni dal diritto alla concessione dell'indennità stessa; c) che gli orfani e le orfane non abbiano fratelli o sorelle in godimento di pensione o di assegni quali superstiti del medesimo impiegato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-69