Art. 66 · Art. 34 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
Testo unicoTitolo VIII

Art. 66

66 / 76

Art. 34 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
Gli oneri e le attività della Cassa di sovvenzioni, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, sono stati trasferiti all'Opera di previdenza costituita col R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-66