Art. 63 · Art. 9, commi 1 e 2, R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, indi art. 6 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, testo unico.
Testo unicoTitolo VII

Art. 63

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Art. 9, commi 1 e 2, R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, indi art. 6 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, testo unico.

In vigore dal 15 ago 1928
L'Opera di previdenza è tenuta a versare un contributo annuo di L. 5,500,000 alla Cassa dei depositi e prestiti per la costituzione di un fondo destinato a mitigare le quote di fitto degli alloggi agli impiegati dello Stato, civili e militari, nelle città capoluoghi di provincia, secondo che delibererà il Comitato centrale dell'Istituto nazionale creato col Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.
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