Art. 62 · Art. 4, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.
Testo unicoTitolo VII

Art. 62

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Art. 4, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

In vigore dal 15 ago 1928
Agli Istituti, che hanno convitti propri per le finalità indicate nel precedente , l'Opera di previdenza è autorizzata a concedere mutui nei casi in cui gli Istituti stessi debbano provvedere alla costruzione, all'acquisto o al restauro di edifici propri aventi la detta destinazione.
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