Testo unico›Titolo VII
Art. 59
59 / 76Art. 30 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 15 ago 1928
I bilanci preventivi dell'Opera di previdenza sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le finanze.
Il conferimento degli assegni vitalizi di diritto, deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti; per gli altri atti dell'Opera di previdenza il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.
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