Testo unico›Titolo VII
Art. 58
58 / 76Art. 29 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 15 ago 1928
È a carico dell'Opera di previdenza la spesa per gli stipendi e per le indennità fisse pagate effettivamente al personale adibito esclusivamente agli uffici dell'Opera stessa.
Tale spesa sarà rimborsata dall'Opera di previdenza allo Stato alla fine di ogni anno.
Nessun'altra spesa per stipendi e indennità fisse ad altro personale farà carico all'Opera di previdenza.
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