Testo unico›Titolo VII
Art. 57
57 / 76Art. 28 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 15 ago 1928
Sono estese all'Opera di previdenza: le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti, nonché le norme per l'investimento dei capitali, per l'istruzione delle domande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso le sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-57