Art. 57 · Art. 28 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
Testo unicoTitolo VII

Art. 57

57 / 76

Art. 28 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
Sono estese all'Opera di previdenza: le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti, nonché le norme per l'investimento dei capitali, per l'istruzione delle domande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso le sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-57