Art. 52 · Art. 25 del R. decreto 9 giugno 1925, n. 1036.
Testo unicoTitolo VI

Art. 52

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Art. 25 del R. decreto 9 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 8 dic 1957
Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennità di buonuscita, è corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta. In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonché ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Note all'articolo

  • La L. 27 novembre 1956, n. 1407 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1955.
  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 giugno 1973, n. 82 (in G.U. 1ª s.s. 27/06/1973, n. 163), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della L. 27 novembre 1956, n. 1407 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui esclude che l'indennita' di buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato".
  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno - 8 luglio 1982, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1982, n. 192), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della L. 27 novembre 1956, n. 1407 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennita' di buonuscita, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 12, penultimo ed ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto".
  • La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennita' di buonuscita, e' ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1 luglio 1956".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-52