Art. 41 · Art. 6, commi 1 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 10 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.
Testo unicoTitolo IV

Art. 41

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Art. 6, commi 1 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 10 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093.

In vigore dal 6 ott 1936
L'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere nella spesa che i funzionari civili o militari in servizio attivo, oppure in aspettativa per causa di provata infermità, devono sostenere per onorari a chirurgi, per retta di degenza ed accessori, qualora essi siano ricoverati in una clinica ospitaliera del Regno per subirvi una grave operazione chirurgica. A decorrere dal 1° gennaio 1928 l'Opera di previdenza è pure autorizzata a concorrere nella spesa per retta di degenza, onorario ed accessori a carico dei funzionari indicati nel comma precedente, che siano ricoverati per gravi malattie presso una clinica ospitaliera del Regno. Se a cagione di speciali circostanze non siasi verificata la condizione del ricovero in una clinica ospitaliera, od anche privata, l'Opera di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1928, è autorizzata a concorrere nella spesa a carico dell'iscritto su motivata e documentata proposta del Capo dell'Amministrazione centrale, dalla quale il funzionario dipende. In caso di decesso dell'iscritto, il concorso dell'Opera di previdenza nella spesa di ultima malattia o di operazione chirurgica dell'iscritto stesso può essere concesso al coniuge superstite o ai figliuoli o ad altri superstiti del nucleo familiare, che fossero conviventi od a carico dell'iscritto alla data del decesso di questi, o che comprovino di aver sostenuta la spesa nella quale il concorso viene richiesto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-41