Testo unico›Titolo III
Art. 38
38 / 76Art. 21, lettera d), R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, art. 2, comma 2°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 3°, legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 15 ago 1928
Le borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, così in Italia che all'estero, sono conferite, per la durata massima di tre anni, agli orfani degli iscritti, nonché ai figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo inscritti all'Opera di previdenza, che abbiano conseguita una laurea, o un diploma di studi superiori, da non oltre due anni, con una media generale non inferiore a otto decimi.
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