Art. 38 · Art. 21, lettera d), R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, art. 2, comma 2°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 3°, legge 16 giugno 1927, n. 969.
Testo unicoTitolo III

Art. 38

38 / 76

Art. 21, lettera d), R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, art. 2, comma 2°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 3°, legge 16 giugno 1927, n. 969.

In vigore dal 15 ago 1928
Le borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, così in Italia che all'estero, sono conferite, per la durata massima di tre anni, agli orfani degli iscritti, nonché ai figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo inscritti all'Opera di previdenza, che abbiano conseguita una laurea, o un diploma di studi superiori, da non oltre due anni, con una media generale non inferiore a otto decimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-38