Art. 37 · Art. 2, comma 2°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 2°, legge 16 giugno 1927, n. 969.
Testo unicoTitolo III

Art. 37

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Art. 2, comma 2°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 2°, legge 16 giugno 1927, n. 969.

In vigore dal 15 ago 1928
Per concorrere alle borse di studio indicate nel precedente , eccettuate quelle di perfezionamento, il candidato deve comprovare di avere conseguita, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, oppure l'ammissione al corso universitario, o ad altro istituto superiore equipollente, con una media non inferiore a otto decimi. Coloro che hanno già iniziato un corso di studi universitari, o di altro istituto superiore equipollente, debbono dimostrare di avere a suo tempo conseguita l'ammissione ad uno dei corsi predetti, in unica sessione e con una media generale non inferiore a otto decimi, e di avere inoltre superati gli esami nelle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà, per tutti i corsi frequentati, con una media non inferiore a otto decimi.
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