Art. 35 · Art. 22, comma 2°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
Testo unicoTitolo III

Art. 35

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Art. 22, comma 2°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire che una parte dei posti gratuiti e delle borse, non superiore ad un quarto del numero da mettersi a concorso in ogni anno, siano conferiti anche ad orfani di impiegati o di militari appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza in base al presente testo unico, che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o alla data di ammissione della rispettiva categoria all'iscrizione all'Opera stessa, e che trovinsi nelle condizioni richieste nel precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-35