Testo unico›Titolo I
Art. 3
3 / 76Art. 2 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036; articoli 1 e 4 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 936; art. 1 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, e art. 2 della legge 16 giugno 1927, n. 969.
In vigore dal 15 ago 1928
Alle iscrizioni dei personali menzionati nell'articolo precedente sono da aggiungersi le seguenti categorie, tenendo conto della decorrenza rispettiva per ciascuna di esse indicata. Quelli assunti posteriormente alla decorrenza fissata per la propria categoria sono iscritti all'Opera di previdenza dalla data della loro assunzione in servizio:
a) i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonché dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio;
b) i marescialli dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, dal 1° luglio 1923;
c) i comandanti e i capi guardia delle carceri, dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, e di nuovo dal 1° dicembre 1923;
d) i nocchieri delle Capitanerie di porto per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, e di nuovo dal 1° dicembre 1923;
e) i funzionari provenienti dal cessato regime dal 1° luglio 1923, giusta gli del R. decreto 19 aprile 1923, n. 936;
f) il personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza dal 1° gennaio 1924, ad eccezione di coloro che hanno optato, giusta l' del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, per il trattamento di riposo stabilito dall' della legge 14 luglio 1907, n. 543;
g) gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919, e di nuovo dal 1° luglio 1927.
Storico versioni
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