Art. 27 · Art. 32, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
Testo unicoTitolo II

Art. 27

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Art. 32, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
Gli assegni vitalizi sono pagabili a rate mensili posticipate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio dell'iscritto.
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