Testo unico›Titolo II
Art. 27
27 / 76Art. 32, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 15 ago 1928
Gli assegni vitalizi sono pagabili a rate mensili posticipate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio dell'iscritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-27