Art. 26 · Art. 19 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
Testo unicoTitolo II

Art. 26

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Art. 19 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

In vigore dal 15 ago 1928
La concessione degli assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per infermità è subordinata all'accertamento, da parte dell'Opera di previdenza, dell'assoluta inabilità a proficuo lavoro, da farsi con le norme da fissarsi dal regolamento sull'Opera stessa. Perde il diritto all'assegno vitalizio l'iscritto che non chieda l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla dispensa dal servizio.
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