Testo unico›Titolo II
Art. 25
25 / 76Art. 18 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 15 ago 1928
Gli impiegati appartenenti ai ruoli degli applicati ed aiuto procuratori del registro e degli applicati ed aiuto conservatori delle ipoteche, e i loro superstiti, i quali, essendo privi di pensione, godono del sussidio di invalidità o di vedovanza, ai sensi del regolamento 8 giugno 1911, n. 555, potranno ottenere dall'Opera di previdenza, a titolo di assegno vitalizio, l'eventuale differenza tra l'assegno liquidato ai termini delle disposizioni sull'Opera e il sussidio loro concesso.
A quelli che, dopo aver ottenuto l'assegno dell'Opera di previdenza, conseguano il sussidio di invalidità o di vedovanza, l'assegno dell'Opera sarà ridotto dell'importo di detto sussidio e sarà soppresso nel caso che tale sussidio superi l'assegno vitalizio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dalla istituzione dei ruoli sopra indicati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-25