Art. 24 · Art. 1, commi 1 e 2, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.
Testo unicoTitolo II

Art. 24

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Art. 1, commi 1 e 2, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

In vigore dal 25 lug 1965
Gli assegni dovuti alla vedova, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, sono aumentati di L. 360, per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, a suo carico. Gli assegni dovuti dalla data predetta, a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle sono aumentati di lire 360 per ciascun compartecipe oltre il primo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127, nel modificare l'art. 6 del Regio D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli assegni vitalizi indiretti con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, l'aumento di L. 360 annue previsto dall'art. 6 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 - e' elevato a L. 3000 annue sia per gli assegni dovuti alle vedove per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro a loro carico, sia per gli assegni dovuti a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle per ciascun compartecipe oltre il primo".
  • La L. 25 novembre 1957, n. 1139, nel modificare l'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127, che a sua volta modifica l'art. 6 del Regio D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2, lettera b)) che "Per gli stessi casi del precedente comma: [...] b) e' elevato da lire 3000 a lire 5100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127".
  • Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759, nel modificare l'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127, che a sua volta modifica l'art. 6 del Regio D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che a partire dal 1 marzo 1966 "e' elevato da L. 5.100 a L. 18.000 l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-24