Art. 23 · Art. 15 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 969.
Testo unicoTitolo II

Art. 23

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Art. 15 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 969.

In vigore dal 5 giu 1946
Gli assegni vitalizi dovuti alla vedova, agli orfani e agli altri congiunti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1945 in poi, sono liquidati in base alla tabella annessa al presente decreto in rapporto all'ultimo stipendio di diritto attribuito all'iscritto in servizio attivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-23