Art. 22 · Art. 14 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5, comma 1°, della legge 16 giugno 1927, n. 969.
Testo unicoTitolo II

Art. 22

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Art. 14 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5, comma 1°, della legge 16 giugno 1927, n. 969.

In vigore dal 8 dic 1957
La misura dell'assegno vitalizio spettante all'iscritto, con decorrenza dal 1° luglio 1927, è eguale a tanti sessantesimi dell'ultimo stipendio annuo goduto, quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione effettivamente prestati, escludendo dal computo di tali servizi quelli riscattati e gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previste dalle leggi sulle pensioni, ma non potrà mai essere inferiore a L. 1200, nè superiore ad un terzo dello stipendio stesso. Se l'assegno da conferirsi all'iscritto ha la decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, la misura dell'assegno si liquida sulla base media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio. In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto può essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base alla tabella annessa al presente testo unico di leggi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947, l'aliquota di un sessantesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'assegno vitalizio diretto ai sensi dell'art. 22 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e' elevata ad un cinquantesimo, restando abrogati il limite minimo di L. 1200 e quello massimo di un terzo dell'ultimo stipendio annuo previsti dello stesso art. 22. In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto puo' essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base ai successivi articoli 3 e 4".
  • La L. 25 novembre 1957, n. 1139, nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che "L'aliquota di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, e' elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva".

Le tue annotazioni

Pro

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