Testo unico›Titolo II
Art. 16
16 / 76Art. 9, comma 2°, n. 1, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 8 dic 1957
L'assegno vitalizio compete alla vedova dello iscritto non separata legalmente dal marito in virtù di sentenza pronunciata per colpa di lei, o di entrambi, passata in giudicato, purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1957, N. 1139.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-16