Testo unico›Titolo I
Art. 11
11 / 76Art. 7 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
In vigore dal 15 ago 1928
Le entrate dell'Opera di previdenza sono costituite:
a) dal contributo degli iscritti;
b) dalla devoluzione delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
c) dai proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623;
d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento destinato all'Opera;
e) dagli interessi sui capitali di proprietà dell'Opera.
Le entrate medesime saranno versate all'Opera di previdenza con le norme da stabilirsi nel regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619#art-tu-11