Art. 10 · Art. 13, comma 1°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.
Testo unicoTitolo I

Art. 10

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Art. 13, comma 1°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

In vigore dal 15 ago 1928
I benefici, di cui al precedente , non competono agli iscritti dimissionari, radiati dai ruoli, destituiti, o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari senza diritto a pensione. Conseguentemente, anche le loro famiglie decadono dal godimento di detti benefici.
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