Art. 74
RegolamentoTitolo III

Art. 74

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In vigore dal 23 mar 1928
Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte. Il decreto del Commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il reclamo non avrà effetto sospensivo.
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