Art. 65
RegolamentoCapo IV

Art. 65

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In vigore dal 23 mar 1928
Le norme contenute nel Cap. II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al godimento dei beni dei Comuni e delle Associazioni non saranno applicate alle Associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostansiali e permanenti migliorie, ancorchè su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.
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