Regolamento›Titolo I
Art. 5
5 / 85In vigore dal 23 mar 1928
Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del Commissario.
Spirato il termine di cui all' della legge, il Commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-5