Art. 48
RegolamentoCapo III

Art. 48

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In vigore dal 23 mar 1928
Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà la indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopperirvi. In tal caso il piano sarà comunicato al Ministero dell'economia per i provvedimenti di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-48