Regolamento›Capo III
Art. 47
30 / 85In vigore dal 23 mar 1928
Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal Commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conterrà anche la indicazione delle migliorie, che i concessionari dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-47