Art. 27
RegolamentoCapo IV

Art. 27

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In vigore dal 23 mar 1928
L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito nominato dal Commissario regionale. Il perito farà l'elenco dei concessionari; identificherà le quote possedute; distinguerà i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporrà i nuovi canoni. Il Commissario provvederà alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.
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