Art. 25
RegolamentoCapo IV

Art. 25

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In vigore dal 23 mar 1928
Sono soggette all'applicazione degli della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo, ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-25