Regolamento›Capo III
Art. 21
26 / 85In vigore dal 23 mar 1928
Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da Associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà sciolta nel modo seguente:
Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al Comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.
Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del Comune.
Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto ceduto dal Comune.
Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga al Comune, ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprietà del suolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332#art-r-21