Testo Unico›Capo II
Art. 97
57 / 276Art. 86 e 89 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I militari del Regio esercito in servizio, non provvisti di un certificato dal quale risulti che hanno adempiuto al loro obbligo scolastico, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-97