Art. 95 · Art. 3 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.
Testo UnicoCapo II

Art. 95

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Art. 3 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.

In vigore dal 8 mag 1928
Scuole elementari tenute da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche o dei Comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e che agl'insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo, o, se trattasi di scuole da considerarsi non classificate, la retribuzione di cui all'. La convenzione, quando si tratti di scuole istituite in Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, è approvata dal provveditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-95