Art. 94 · Art. 84 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo II

Art. 94

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Art. 84 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Classi integrative oltre la sesta e sino all'ottava, possono essere istituite sempre che il Comune, con l'eventuale concorso di altri enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale. Gli alunni delle classi superiori alla quinta possono, quando il loro numero non renda opportuna la formazione di classi distinte, essere istruiti in unico orario e con unico programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Sono però sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale. Le scuole popolari professionali, di qualsiasi denominazione, che non facciano parte integrante di una scuola media professionale, possono essere dal Regio provveditore riconosciute equiparate alle scuole elementari integrative di classi superiori alla quinta e sino all'ottava. Tali scuole passano alla dipendenza didattica del Provveditorato. Le somme stanziate nei bilanci delle Provincie e dei Comuni allo scopo di mantenere o sussidiare scuole di avviamento professionale si intendono vincolate.
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