Art. 93 · Art. 83 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.
Testo UnicoCapo II

Art. 93

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Art. 83 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

In vigore dal 8 mag 1928
La misura del sussidio viene stabilita per le scuole esistenti fuori del territorio dei Comuni autonomi dal Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-93